Senato della Repubblica

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, emendamenti presentati all’articolo 189 su copertura sanitaria e indennità accessorie per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

189.0.10

Misiani, Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

        1. In relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell’ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, è autorizzata, la spesa di 12.124.800 euro per l’anno 2022 e di 24.249.600 euro a decorrere dall’anno 2023, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.

        2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 194.

        3. In relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo per le indennità accessorie del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, nel quale confluiscono, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmi del fabbisogno complessivo e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente e quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244:

            a) i risparmi di spesa e di gestione riferite alle spese del personale;

            b) i risparmi conseguenti alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei risparmi di spesa delle rispettive amministrazioni, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

            c) i risparmi di spesa realizzati nel corso dell’esercizio finanziario derivanti dal differimento delle assunzioni straordinarie già autorizzate, i cui oneri risultano già iscritti in bilancio, previa attestazione di ciascuna amministrazione;

            d) i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall’ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa di ciascuna amministrazione.

        4. I risparmi di cui al comma 3, conseguiti entro il 31 dicembre di ciascun anno, certificati dal Ministero dell’economia e delle finanze, confluiscono, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, nel fondo di cui al medesimo comma. La dotazione complessiva del fondo è ripartita, entro il 30 aprile successivo, in relazione alle consistenze organiche di ciascuna Forza di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel rispetto del principio di perequazione dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, per le seguenti finalità:

            a) incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale dei Comparti sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

            b) incremento delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario;

            c) incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, rispettivamente, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche ai fini del graduale adeguamento della misura dell’ora di lavoro straordinario, nonché di cui agli articoli 45, comma 11, e 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nell’ambito dei provvedimenti ivi previsti;

            d) iniziative di defiscalizzazione dei trattamenti accessori.

        5. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 194.

        6. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di euro 8.273.565,48 per l’anno 2022, euro 15.655.881,29 per l’anno 2023, euro 16.370.235,38 per l’anno 2024, euro 16.828.862,10 per l’anno 2025, euro 16.958.609,42 per l’anno 2026, euro 17.243.781,82 per l’anno 2027, euro 16.838.898,10 per l’anno 2028, euro 16.822.827,10 per l’anno 2029.

        7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 194.

        8. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        9. Le risorse di cui al comma 1 dell’articolo 74-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell’anno 2021, possono essere utilizzate anche per l’anno 2022.

        10. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dall’applicazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

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189.0.11

PirovanoAugussoriRiccardiGrassiCalderoliFerreroFaggiTestorTosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Istituzione di un fondo per le indennità accessorie)

        1. In relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo per le indennità accessorie del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, nel quale confluiscono, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmi del fabbisogno complessivo e feline restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente e quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244:

            a) i risparmi di spesa e di gestione riferite alle spese del personale;

            b) i risparmi conseguenti alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei risparmi di spesa delle rispettive amministrazioni, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

            c) i risparmi di spesa realizzati nel corso dell’esercizio finanziario derivanti dal differimento delle assunzioni straordinarie già autorizzate, i cui oneri risultano già iscritti in bilancio, previa attestazione di ciascuna amministrazione;

            d) i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall’ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa di ciascuna amministrazione.

        2. I risparmi di cui al comma 1, conseguiti entro il 31 dicembre di ciascun anno, certificati dal Ministero dell’economia e delle finanze, confluiscono, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, nel fondo di cui al medesimo comma. La dotazione complessiva del fondo è ripartita, entro il 30 aprile successivo, in relazione alle consistenze organiche di ciascuna Forza di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel rispetto del principio di perequazione dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, per le seguenti finalità:

            a) incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale dei Comparii sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

            b) incremento delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario;

            c) incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, rispettivamente, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche ai fini del graduale adeguamento della misura dell’ora di lavoro straordinario, nonché di cui agli articoli 45, comma 11, e 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nell’ambito dei provvedimenti ivi previsti;

            d) iniziative di defiscalizzazione dei trattamenti accessori.

        4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 194».

189.0.12

Gasparri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Istituzione di un fondo per le indennità accessorie)

        1. In relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo per le indennità accessorie del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, nel quale confluiscono, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmi del fabbisogno complessivo e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente e quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244:

            a) i risparmi di spesa e di gestione riferite alle spese del personale;

            b) i risparmi conseguenti alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei risparmi di spesa delle rispettive amministrazioni, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

            c) i risparmi di spesa realizzati nel corso dell’esercizio finanziario derivanti dal differimento delle assunzioni straordinarie già autorizzate, i cui oneri risultano già iscritti in bilancio, previa attestazione di ciascuna amministrazione;

            d) i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall’ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa di ciascuna amministrazione.

        2. I risparmi di cui al comma 1, conseguiti entro il 31 dicembre di ciascun anno, certificati dal Ministero dell’economia e delle finanze, confluiscono, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, nel fondo di cui al medesimo comma. La dotazione complessiva del fondo è ripartita, entro il 30 aprile successivo, in relazione alle consistenze organiche di ciascuna Forza di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel rispetto del principio di perequazione dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, per le seguenti finalità:

            a) incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale dei Comparti sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

            b) incremento delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario;

            c) incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, rispettivamente, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche ai fini del graduale adeguamento della misura dell’ora di lavoro straordinario, nonché di cui agli articoli 45, comma 11, e 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nell’ambito dei provvedimenti ivi previsti;

            d) iniziative di defiscalizzazione dei trattamenti accessori.

        3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 194».

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