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Bozza delle Legge di Bilancio 2027 , l’avvio dell’iter parlamentare alla Camera per l’approvazione, segnaliamo alcuni articoli riguardanti la polizia penitenziaria, altri articoli di interesse l’ ART. 50,modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento del trattamento di fine servizio , che prevede  la progressiva riduzione dei termini di liquidazione e pagamento del Trattamento di Fine Rapporto, di seguito gli articoli riguardanti la polizia penitenziaria.

ART. 96.
(Fondo per l’istituzione della figura dell’ausiliario della riserva volontaria delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare)

Per l’adozione di specifici provvedimenti normativi volti a istituire la figura del finanziere ausiliario della riserva volontaria del Corpo della guardia di finanza, dell’agente ausiliario della riserva volontaria della polizia di Stato e dell’agente ausiliario della riserva volontaria del Corpo di polizia penitenziaria, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di parte corrente con una dotazione di euro 21.615.871 per l’anno 2027, di euro 108.046.946 per l’anno 2028, di euro 210.142.070 per l’anno 2029, di euro 277.804.027 per l’anno 2030 e di euro 251.059.935 annui a decorrere dall’anno 2031, e un fondo di conto capitale con una dotazione di euro 52.540.000 per l’anno 2027 e di euro 38.915.100 per l’anno 2028.

ART. 98.
(Valorizzazione del personale dei Corpi di polizia)

In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le risorse destinate ai fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali del personale dei Corpi di polizia a ordinamento civile e militare sono incrementate, a decorrere dall’anno 2027, di euro 32.725.731 per il personale dell’Arma dei carabinieri, euro 17.614.492 per il personale del Corpo della guardia di finanza, euro 29.268.312 per il personale della Polizia di Stato ed euro 11.223.235 per il personale del Corpo di polizia penitenziaria. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alla 80 remunerazione dei servizi operativi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché all’incremento dell’efficienza degli istituti penitenziari.

ART. 99.
(Straordinari)

Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l’anno 2027 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo la seguente
ripartizione:
a) Polizia di Stato: 19 milioni di euro;
b) Arma dei carabinieri: 19 milioni di euro;
c) Corpo della guardia di finanza: 9,5 milioni di euro;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 2,5 milioni di euro.

ART. 142.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per
    l’anno finanziario 2027, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
    riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla
    società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni,, dalle amministrazioni
    centrali e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, relativamente
    alle spese per il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e
    internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni
    detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del
    Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione
    penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell’ambito della
    missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno
    finanziario 2027.
  3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
    riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate
    ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate
    dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in
    vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti
    provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il
    funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai
    medesimi uffici, alle spese di giustizia nonché al potenziamento delle attività connesse alla
    cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi
    di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria» nell’ambito della missione «Giustizia»
    dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2027.

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Di seguito il DDL completo con tutte le misure

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