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Sent. 75/2024 – Pres. BARBERA, Red. AMOROSO

illegittimità costituzionale parziale

Impiego pubblico – Polizia penitenziaria – Personale del Corpo di polizia penitenziaria – Promozioni per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti – Decorrenza dalla data del verificarsi del fatto meritorio – Previsione che non dispone l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente, promosso per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti meritori – Denunciata disparità di trattamento tra sottogruppi di vice sovrintendenti della Polizia penitenziaria, in ragione della modalità di accesso – Disciplina contraddittoria sotto il profilo della coerenza logica, teleologica e sistematico-ordinamentale – Lesione del principio di ragionevolezza – Previsione che confligge con la ratio premiale sottesa all’istituto della promozione per meriti straordinari, svuotandola di significato, attesa la penalizzante differenza cui è sottoposto chi abbia conseguito la qualifica in un momento anteriore rispetto a colui che l’abbia ottenuta successivamente tramite l’espletamento del concorso – Normativa che disincentiva i comportamenti virtuosi da parte dei dipendenti pubblici – Vulnerazione del principio di imparzialità e buon andamento – Permanenza del meccanismo di retrodatazione nell’ordinamento del personale della Polizia penitenziaria, costituente una lesione alla professata uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia di impiego, come declinata a livello convenzionale.

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