Camera dei Deputati , questa mattina nell’ ordine del giorno la discussione del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

Assegnazione alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia in sede Referente il 10 agosto 2023

Parere delle Commissioni V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche UE, Comitato per la legislazione e Commissione Questioni regionali , di seguito il Disegno di Legge e gli emendamenti presentati riguardanti assunzioni per la Polizia penitenziaria

ART. 5.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: purché l’anzianità di effettivo servizio sia maturata senza demerito dall’ingresso in carriera.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: purché non vi sia stato demerito dall’ingresso in carriera.
5.2. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell’ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  1-ter. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
5.9. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Sopprimere il comma 2.
5.6. Boschi, Enrico Costa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-ter. Al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell’ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  2-quater. Alle assunzioni di cui al comma 2-ter si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
5.7. Giuliano, D’Orso, Cafiero De Raho, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

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