DECRETO PROROGHE

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (decreto-legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha approvato un decreto-legge di proroga termini, tra gli altri, relativi alle facoltà assunzionali di alcuni ministeri, alle procedure concorsuali e alla validità delle graduatorie, alla validità delle patenti di guida di Paesi non appartenenti all’Unione europea, al fondo di solidarietà comunale, alla possibilità per i laureati dei corsi di medicina e chirurgia di concorrere all’assegnazione degli incarichi oggetto di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, alla possibilità per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di istaurare rapporti professionali a tempo determinato con il SSN, al trattamento di integrazione salariale in favore delle imprese di rilevante interesse nazionale, alla modifica del regime degli aiuti di Stato così come modificato durante l’emergenza da COVID-19.

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Art. 16 
 
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19 
 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo  2022  e  le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente. 
  2.  Con  riferimento  al  numero  22  di  cui  all'allegato  A,  il
Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2  o  FFP3  alle
istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le  finalita'
di cui all'articolo 1, commi 2, lettere a-bis), del  decreto-legge  6
agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
settembre  2021,  n.  133,  a  valere  sulle  disponibilita'  di  cui
all'articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite
di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
 
DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

Art. 10 
 
  Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici 
 
  1. Al fine di ridurre i tempi di  reclutamento  del  personale,  le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche  in  deroga  alla
disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,  le  seguenti  modalita'
semplificate di svolgimento delle prove,  assicurandone  comunque  il
profilo comparativo: 
    a)  nei  concorsi  per   il   reclutamento   di   personale   non
dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova
orale; 
    b)  l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e   digitali   e,
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 
    c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti  ai
fini dell'ammissione alle successive fasi  concorsuali.  I  titoli  e
l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli  di  servizio,
possono concorrere alla formazione del punteggio finale. 
  2.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  nel  limite  delle
pertinenti  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,   possono
prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di  sedi
decentrate con le modalita' previste dall'articolo 247, comma 2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  e,  ove  necessario,  la  non
contestualita', assicurando comunque la trasparenza  e  l'omogeneita'
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo  grado  di
selettivita' tra tutti i partecipanti. 
  3. Fino al  permanere  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio  2020,  per  le   procedure
concorsuali i cui bandi sono  pubblicati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto le amministrazioni  di  cui  al  comma  1
prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attivita',  l'utilizzo
degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b),
nonche' le eventuali misure di cui  al  comma  2,  nel  limite  delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione  vigente.  Le  medesime
amministrazioni, qualora  non  sia  stata  svolta  alcuna  attivita',
possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui  al  comma
1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicita' adottate per il  bando  e  riaprendo  i
termini di partecipazione, nonche',  per  le  procedure  relative  al
reclutamento di personale non  dirigenziale,  l'espletamento  di  una
sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per  le  procedure
concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data  di
entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  permanere  dello
stato di emergenza, le amministrazioni di  cui  al  comma  1  possono
altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di  una
eventuale prova orale, in deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
lettera a). 
  4. Al reclutamento  del  personale  a  tempo  determinato  previsto
dall'articolo 1, comma 179, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
provvede  il  Dipartimento  della   funzione   pubblica,   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165,  anche  avvalendosi  dell'Associazione  Formez  PA.  Il
reclutamento   e'   effettuato   mediante    procedura    concorsuale
semplificata  anche  in  deroga  alla  disciplina  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della  legge  19
giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo  comparativo.  La
procedura  prevede   una   fase   di   valutazione   dei   titoli   e
dell'esperienza professionale  anche  ai  fini  dell'ammissione  alle
successive fasi,  il  cui  punteggio  concorre  alla  formazione  del
punteggio finale,  e  una  sola  prova  scritta  mediante  quesiti  a
risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il  Dipartimento
puo' avvalersi delle misure previste dal comma 2.  Non  si  applicano
gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, e' abrogato. 
  5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto,  per  le  procedure
concorsuali in corso di svolgimento o i  cui  bandi  sono  pubblicati
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   volte
all'assunzione di  personale  con  qualifica  non  dirigenziale,  che
prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si  applicano
le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando,  dandone
tempestiva comunicazione ai  partecipanti  nelle  medesime  forme  di
pubblicita'  adottate  per  il  bando  stesso,  senza  necessita'  di
riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo
comparativo e la parita' tra i partecipanti. Resta ferma  l'attivita'
gia'  espletata,  i  cui  esiti  concorrono  alla  formazione   della
graduatoria finale di merito. 
  6.  Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi   possono   essere
suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione  di  un  numero  di
componenti pari  a  quello  delle  commissioni  originarie  e  di  un
segretario aggiunto. Per ciascuna  sottocommissione  e'  nominato  un
presidente.  La  commissione  e  le   sottocommissioni   garantiscono
l'omogeneita' dei criteri di valutazione delle prove.  All'attuazione
del presente comma le amministrazioni  provvedono  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione  del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  (RIPAM)
prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
  8. Le disposizioni dei  precedenti  commi  non  si  applicano  alle
procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento  delle  procedure
selettive  in  presenza  dei   concorsi   banditi   dalle   pubbliche
amministrazioni nel rispetto di linee  guida  validate  dal  Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni. 
  10. All'articolo 259 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,  del  Corpo  nazionale  dei
vigili    del    fuoco,    dell'amministrazione    penitenziaria    e
dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunita'»; 
    b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria  e
dell'esecuzione penale minorile ed esterna». 
  11. All'articolo 1, comma 925,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni  vigenti  alla
data del 30 aprile 2021». 

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