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Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale
Gli emendamenti presenti in sede di conversione riguardanti il Corpo di Polizia Penitenziaria
G/1818/16/1
Cataldi, Gaudiano, Maiorino
Il Senato,
in sede di conversione del decreto legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale",
premesso che:
il Primo Rapporto UNIV-Censis "La sicurezza fuori casa" del 2025 evidenzia un crescente senso di insicurezza in Italia, con la percezione del pericolo particolarmente accentuata tra donne e giovani che dichiarano di aver subìto minacce o vissuto esperienze di disagio in spazi pubblici;
il capillare controllo del territorio è il primo deterrente per contenere i comportamenti di devianza sociale e di criminalità urbana e restituire ai cittadini una percezione reale e concreta di sicurezza;
in risposta ad alcuni atti di sindacato ispettivo il Ministero dell'Interno ha reso noto lo stato delle piante organiche delle forze dell'ordine, risultando evidenti scostamenti tra dotazione e personale effettivo: la Polizia di Stato ha una dotazione organica di 109.321 unità, ma una forza effettiva di 96.508, con una scopertura di 12.813 agenti. I Carabinieri hanno una dotazione di 121.096 unità e una forza effettiva di 111.369, con una differenza di 9.727. La Guardia di finanza ha una dotazione di 63.885 unità e una forza effettiva di 58.126, con una scopertura di 5.759. E la Polizia penitenziaria ha un organico previsto di 42.850 unità e una forza effettiva di 37.410, con una differenza di circa 5.500 unità;
impegna il Governo:
ad assumere, quale obiettivo imprescindibile, reperendo a tal fine le correlate risorse economiche, il completamento della pianta organica delle forze di pubblica sicurezza ben oltre il semplice turnover nonché l'adeguamento e il potenziamento dei mezzi, delle dotazioni personali e strumentali di sicurezza degli agenti, e dei servizi logistici.
18.0.11
De Cristofaro, Magni, Cucchi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 18-bis.
(Reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria)
1. Per le esigenze di reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria ai fini delle esigenze di ulteriore potenziamento della pianta organica dell'Amministrazione penitenziaria, è indetto un concorso pubblico, per esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di 400 unità. Con decreto del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento del medesimo concorso pubblico.
2. A copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 10 milioni per l'anno 2026 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2027 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e nei limiti di ulteriori 10 milioni per l'anno 2026, e 20 milioni a decorrere dall'anno 2027 a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
18.0.12
Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 18-bis.
(Video sorveglianza all’interno degli istituti penitenziari)
1. Le immagini e i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari e nei centri per i rimpatri (CPR) devono essere conservati nei server per almeno 90 giorni, anche in assenza dell'apertura di una indagine penale o di una inchiesta amministrativa.
2. Agli oneri per l'ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, in 0,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante riduzione di 1,5 milioni per il 2026, 0,8 milioni per il 2027 e 0,8 milioni per il 2028 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."
24.2
De Cristofaro, Cucchi, Magni
Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Nell'ambito del corso di formazione di cui al comma 3, è assicurata una specifica e qualificata preparazione nelle seguenti materie: comunicazione sociale e istituzionale; mediazione linguistica e interculturale; tecniche di de-escalation e gestione non violenta delle situazioni critiche; metodi di risoluzione di casi complessi; nozioni di base in ambito medico e psicologico; gestione dei conflitti interpersonali e tecniche di controllo della rabbia.
La formazione è altresì orientata a rafforzare la consapevolezza del ruolo del personale di polizia penitenziaria quale operatore del sistema dell'esecuzione penale, chiamato a interagire con persone private della libertà personale, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme dell'ordinamento penitenziario, nonché delle fonti internazionali ed europee in materia.
A tal fine, il percorso formativo comprende l'approfondimento della normativa penitenziaria, delle disposizioni costituzionali rilevanti e dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di merito in materia di esecuzione della pena.
27.0.11
Mennuni, De Priamo
Dopo l’articolo inserire il seguente:
" Art. 27 bis
(Giornata dei caduti delle Forze di Polizia)
1. Al fine di onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e a ordinamento militare italiane, comprendenti Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale, caduti o feriti nell'adempimento del loro dovere all'interno del territorio nazionale e di conservare la loro memoria, la Repubblica riconosce il giorno 29 ottobre di ogni anno quale Giornata dei caduti delle Forze di polizia.
2. In occasione della Giornata dei caduti delle Forze di polizia, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e sostiene cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, sugli avvenimenti occorsi ai soggetti di cui al comma 1."
Fascicolo completo degli emendamenti
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