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Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria, gli emendamenti presentati al Senato inerenti il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, in fondo all’articolo il documento completo con tutti gli emendamenti presentati riguardanti anche norma di adeguamento dell’età pensionabile per il personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Articolo 59, commi 5-7
(Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria)
Il comma 5, al fine di fronteggiare le criticità della situazione carceraria e incidere positivamente sui
livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia
penitenziaria, autorizza il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, nell’ambito delle vigenti risorse assunzionali
disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di 150 unità di personale del Corpo di polizia
penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il trattenimento in
servizio è disposto con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha la
durata di un anno e, se perdurano le esigenze di servizio, può essere prorogato.
Il comma 6 prevede che il trattenimento di cui al comma 5 si attivi su richiesta del dipendente
formulata nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo e non possa essere disposto nei
confronti del personale che presenti almeno uno dei seguenti requisiti:
a) nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a “distinto”;
b) sia sospeso cautelarmente dal servizio nell’ambito di un procedimento disciplinare;
c) nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare;
d) sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale è stata esercitata l’azione penale;
e) abbia subito una condanna per un delitto non colposo. La presente disposizione si applica anche
nei casi in cui il giudizio è stato definito ai sensi dell’articolo 444 (cd. patteggiamento) del codice
di procedura penale, in deroga al disposto dell’articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice
(ai sensi del quale l’applicazione della pena su richiesta – appunto, il patteggiamento – non ha
efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o
amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile).

36.0.37

PucciarelliDreostoTestor

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni per la destinazione di una quota del tre per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore del personale del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria, dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare)

          1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al tre per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell’Esercito o della Marina militare o dell’Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l’assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.

          2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente articolo.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’anno 2026, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2025.

          4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

          5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

56.0.3

PattonSpagnolliAurora Floridia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

  1. All’articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) agli alloggi costruiti nelle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52 e che risultano già concessi e/o assegnati al personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo degli Agenti di Polizia penitenziaria.”

          Conseguentemente all’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 1976, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole: “di servizio” sono soppresse;

          b) il comma 3 è soppresso.

59.0.16

LiseiGelmetti

Dopo l’articolo, inserire il seguente :

          ” Articolo 59-bis.

          (Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia)

          1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno 2026, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono incrementate, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 60 milioni di euro, come di seguito specificato:

          a)    Polizia di Stato 22, 8 milioni di euro;

          b)    Arma dei Carabinieri 22, 8 milioni di euro;

          c)    Corpo della Guardia di Finanza 11,4 milioni di euro;

          d)    Corpo di Polizia penitenziaria 3 milioni di euro.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

59.0.17

Gasparri

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Autorizzazione alla spesa da destinare alla stipula della polizza assicurativa sanitaria a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. In relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ad integrazione delle risorse già previste dall’articolo 1, commi 348 e 349 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è  autorizzata la spesa di 12.801.725 euro per l’anno 2026 e di 51.206.900 annui a decorrere dal 2027, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela sanitaria a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo la ripartizione di cui alle seguenti tabelle:
          Anno 2026:          (Importi in euro)
          Polizia di Stato          2.454.800
          Polizia penitenziaria          945.450
          Arma dei carabinieri          2.698.300
          Guardia di Finanza          1.487.450
          Esercito italiano          2.345.450
          Marina militare          734.725
          Aeronautica militare          981.650
          Capitanerie di Porto          259.150
          Corpo Nazionale Vigili del Fuoco          894.750
          A decorrere dall’anno 2027:          (Importi in euro)
          Polizia di Stato          9.819.200
          Polizia penitenziaria          3.781.800
          Arma dei carabinieri          10.793.200
          Guardia di Finanza          5.949.800
          Esercito italiano          9.381.800
          Marina militare          2.938.900
          Aeronautica militare          3.926.600
          Capitanerie di Porto          1.036.600
          Corpo Nazionale Vigili del Fuoco          3.579.000
  1. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 12.801.725 per l’anno 2026 e a euro 51.206.900 annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

59.0.18

Gasparri

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Autorizzazione alla spesa da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio)

  1. In relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 17.922.415 euro a decorrere dall’anno 2026 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:
          (Importi in euro)
          Polizia di Stato          3.436.720
          Polizia penitenziaria          1.323.630
          Arma dei carabinieri          3.777.620
          Guardia di Finanza          2.082.430
          Esercito italiano          3.283.630
          Marina militare          1.028.615
          Aeronautica militare          1.374.310
          Capitanerie di Porto          362.810
          Corpo Nazionale Vigili del Fuoco          1.252.650
  1. Le risorse di cui al comma precedente possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro di 17.922.415 euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

«Art. 59-bis

(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di

          polizia)

          1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno 2026, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono incrementate, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 60 milioni di euro, come di seguito specificato:

          a) Polizia di Stato 22, 8 milioni di euro;

          b) Arma dei Carabinieri 22, 8 milioni di euro;

          c) Corpo della Guardia di Finanza 11,4 milioni di euro;

          d) Corpo di Polizia penitenziaria 3 milioni di euro.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

61.0.28

BazoliRossomandoMirabelliVeriniGiorgis

Dopo l’articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

          1. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per l’incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell’articolo 132.»

62.0.6

TosatoPirovanoPucciarelliTestorDreosto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

          Art. 62-bis. – (Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia) –

          1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno 2026, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono incrementate, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 60 milioni di euro, come di seguito specificato:

          a) Polizia di Stato 22, 8 milioni di euro;

          b) Arma dei Carabinieri 22, 8 milioni di euro;

          c) Corpo della Guardia di Finanza 11,4 milioni di euro;

          d) Corpo di Polizia penitenziaria 3 milioni di euro.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

“Art. 62-bis

(Stabilizzazione delle risorse per la tutela legale del personale delle Forze di Polizia)

          1.  Al fine di assicurare la continuità degli interventi di tutela legale in favore del personale appartenente alle Forze di Polizia di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché delle corrispondenti disposizioni previste per il personale della Polizia Penitenziaria e della Polizia Locale, ove applicabili, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo denominato “Fondo per la tutela legale del personale delle Forze di Polizia”, con una dotazione di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

          2. Il Fondo è destinato:

          a) alla copertura delle spese legali sostenute dal personale coinvolto in procedimenti giudiziari connessi all’espletamento dei compiti d’istituto;

          b) all’anticipazione degli oneri processuali e delle consulenze tecniche correlate;

          c) al rimborso degli oneri legali in caso di proscioglimento, archiviazione o assoluzione.

          3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di gestione, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma 2.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 132, comma 2.”.

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