Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco

Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in esame, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.

Al riguardo, si specificano i requisiti per l’accesso al pensionamento per il biennio 2023/2024.

3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2021/2022.

Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;

2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;

3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).

Di seguito gli attuali requisiti pensionistici per il personale comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

Le leggi di riforma del sistema pensionistico approvate nel corso degli ultimi anni non hanno trovato applicazione nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Vigili del fuoco del settore operativo e aeronavale).

La normativa di riferimento

L’articolo 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto l’adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.

Poiché tale regolamento a oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici individuati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 emanato in attuazione della specifica delega prevista dall’articolo 2, comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Pensione di vecchiaia

Per il personale di tali comparti la pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori (20 anni).

Detti requisiti tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita valevoli per la generalità dei lavoratori.

Occorre tuttavia evidenziare che il collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti che non è adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (diversa dalla pensione di vecchiaia).

Pertanto non si incrementa l’età anagrafica adeguandola agli ulteriori incrementi della speranza di vita se al compimento del limite di età massima per permanenza in servizio l’iscritto ha già maturato il diritto alla pensione di anzianità.

Per i destinatari del sistema contributivo la pensione si consegue, previa risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento del 57° anno di età a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione, fino ai 65 anni, risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale fatto salvo l’adeguamento dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 2013.

Per il personale che matura i requisiti dopo il 31 dicembre 2010 trova applicazione la disciplina della c.d. finestra mobile di cui alla legge 122/2010.

Pensione di anzianità

In assenza dell’emanazione del regolamento di armonizzazione previsto dall’art. 24, comma 18, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico consegue il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei seguenti requisiti:

  • 40 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  • anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  • raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’ottanta per cento, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro rata dal 1° gennaio 2012) e in presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.  

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (dodici mesi di finestra mobile).

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014.

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