Senato della Repubblica

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 ,emendamenti presentati inerenti assunzioni nel Copro di Polizia penitenziaria

189.3

RufaTosatoTestorFerreroFaggi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «2. In considerazione dell’attuale situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del Covid-19, il conseguente blocco delle procedure concorsuali e la cronica carenza degli organici nel Corpo di Polizia Penitenziaria, le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria del «Concorso a 754 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile», elevato a 938 posti e indetto l’11 febbraio 2019, e mediante le 555 assunzioni stanziate nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di stabilità 2020).

        3. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l’ammodernamento dell’armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l’anno 2022.

        4. Al personale di polizia assegnato ai reparti detentivi degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia, è riconosciuto il rinnovo delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggi amento.

        5. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria trasmette al Ministero della giustizia una relazione contenente la quantificazione delle dotazioni necessarie per le finalità di cui al comma 160-bis».

        Conseguentemente, il Ministero della giustizia trasferisce al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria le risorse necessarie all’approvvigionamento delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento di cui al comma 160-bis.

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3 e 4 pari ad euro 1.600.000 per il 2022 e 1.900.000 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall’articolo 194.

        Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire per l’anno 2022, le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598.400.000» e per l’anno 2023, le parole: «500 milioni» con le seguenti: «498.100.000».

189.4

RufaTosatoTestorFerreroFaggi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. In considerazione dell’attuale situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del Covid-19 che ha causato il temporaneo blocco delle procedure concorsuali e la cronica carenza degli organici nel Corpo di Polizia Penitenziaria, le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria del ”Concorso a 754 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile”, elevato a 938 posti e indetto l’11 febbraio 2019, e mediante le 555 assunzioni stanziate nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di stabilità 2020).».

189.0.21

D’AngeloPiarulliLomutiGaudianoMaiorino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Disposizioni in materia di efficienza degli istituti penitenziari)

        1. Al fine di accrescere l’efficienza degli istituti penitenziari è autorizzata l’assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a partire dal 1º gennaio 2022, di:

            ”a) 38 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l’anno 2022 dall’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

            b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l’anno 2022 dall’articolo comma 381, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

            c) 18 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l’anno 2022 dall’articolo 19, comma lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

            d) 129 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l’anno 2022 dall’articolo 1, comma 984, lettera b) della legge 30 dicembre 2020, n. 178.”.

        2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, rispettivamente, per 205 posti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l’assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019 e, per la parte residua di 80 posti, attraverso l’avviamento al corso di formazione dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all’applicazione dell’articolo 259-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

189.0.22

TotaroCalandriniDe Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

        1. Al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell’articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo Marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti, di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), per l’anno 2022, l’assunzione straordinaria in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 Febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n. 18 del 5 Marzo 2019 e, per la parte residua, della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso anche in deroga alle disposizioni del relativo bando e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate dalla legge di bilancio. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l’amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell’ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.».

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