In Aula l’esame del disegno di legge di conversione del decreto 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (C. 3223 A)

Le modifiche apportate con le proposte emendative all’articolo 3 del Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021 riguardanti anche le mense aziendali

inserito di seguito

Impiego certificazioni verdi COVID-19

  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo  l’articolo  9

e’ inserito il seguente:

    «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). – 1.  A  far

data dal 6 agosto 2021, e’ consentito in zona  bianca  esclusivamente

ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui

all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:

      a) servizi di ristorazione svolti da  qualsiasi  esercizio,  di

cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

      b)  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizioni

sportivi, di cui all’articolo 5;

      c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di

cui all’articolo 5-bis;

      d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri

benessere,  anche  all’interno  di  strutture   ricettive,   di   cui

all’articolo 6, limitatamente alle attivita’ al chiuso;

      e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;

      f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

      g) centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui

all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita’ al chiuso e

con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri

estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;

      h) attivita’ di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e

casino’, di cui all’articolo 8-ter;

      i) concorsi pubblici.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche  nelle

zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le  attivita’  di

cui al comma 1 siano consentiti e alle  condizioni  previste  per  le

singole zone.

    3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti

esclusi per eta’ dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla

base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri

definiti con circolare del Ministero della salute.  Con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di  concerto  con  i

Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione

digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per  la

protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   specifiche

tecniche   per   trattare   in   modalita’   digitale   le   predette

certificazioni,  al  fine  di  consentirne  la   verifica   digitale,

assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse

contenuti. Nelle more dell’adozione  del  predetto  decreto,  per  le

finalita’ di cui al presente articolo possono  essere  utilizzate  le

certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

    4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita’ di cui al

comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi  e

attivita’ avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al  medesimo

comma 1.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono

effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.

    5. Il Ministro della salute con propria ordinanza  puo’  definire

eventuali misure  necessarie  in  fase  di  attuazione  del  presente

articolo.».

  2.  All’articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  il

comma 10-bis e’ sostituito dal seguente: «10-bis.  Le  certificazioni

verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente  ai  fini  di

cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma  1,  2-quater,  5,  8-bis,

comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonche’ all’articolo 1-bis del

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,

Elenco delle proposte emendative approvate

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